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24 Gen 2018

Il testamento biologico in Italia

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Il testamento biologico è, per definizione, un documento contenente direttive anticipate ossia dichiarazioni in cui una persona comunica le sue preferenze riguardanti possibili trattamenti medici da somministrargli nel caso in cui non fosse più in grado di prendere decisioni. In Italia la legge riguardante il biotestamento è stata approvata recentemente, il 14 dicembre 2017. Comprendiamone insieme i punti principali.

Il testamento biologico è, per definizione, un documento contenente direttive anticipate ossia dichiarazioni in cui una persona comunica le sue preferenze riguardanti possibili trattamenti medici da somministrargli nel caso in cui non fosse più in grado di prendere decisioni. In Italia la legge riguardante il biotestamento è stata approvata recentemente, il 14 dicembre 2017. Comprendiamone insieme i punti principali.

 

La legge

 

Le legge dedicata a questo tema così delicato si intitola “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” e si suddivide in otto articoli:

  • art. 1 Consenso informato;
  • art.2 Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita;
  • art.3 Minori e incapaci;
  • art.4 Disposizioni anticipate di trattamento;
  • art.5 Pianificazione condivisa delle cure;
  • art.6 Norma transitoria;
  • art.7 Clausola di invarianza finanziaria;
  • art.8 Relazione alle Camere.

È importante sottolineare che il testo non parla di suicidio assistito ed eutanasia. Si tratta, invece, di norme che permettono a un paziente di dare indicazioni precise su esami e cure somministrabili nel caso in cui non fosse più capace di decidere.

 

Il consenso informato

 

Il consenso libero e informato prevede che ogni persona abbia “il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai  medesimi”. È facile comprendere, in base a questa affermazione, quanto sia importante il dialogo e una comunicazione efficace tra medico e paziente. Per minori e incapaci – soggetti privi della capacità di intendere e volere – il consenso informato dovrà essere espresso dai genitori o dai tutori sempre, però, fornendo le informazioni necessarie al paziente e ponendolo nella condizione di esprimere le propria volontà.

 

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Cosa sono le DAT?

 

Nella legge si parla anche delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad  accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. Queste disposizioni possono essere espresse in forma scritta o orale (un video) e, per essere valide, devono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza o presso le strutture sanitarie (nelle regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica, del fascicolo sanitario o dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale). Le DAT possono essere rinnovate, modificate o addirittura revocate in ogni momento, in casi di emergenza anche solo oralmente, davanti a un medico e con la presenza di due testimoni. Le DAT possono essere disposte anche da un fiduciario nominato attraverso un atto scritto.

 

E i medici?

 

Il personale medico è tenuto a rispettare la volontà del malato, alleviandone quanto più possibile le sofferenze attraverso la terapia del dolore ed evitando l’accanimento terapeutico. Qualora vi fossero “terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione (delle DAT), capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita” i medici potranno disattendere le disposizioni precedenti per sottoporre alle nuove cure il paziente.

 

Parliamo di scienza ed etica anche nell’articolo “La scienza: con o senza limiti?” di Vincenzo Balzani. Per leggerlo, acquistate il numero di agosto di Sapere.

REDAZIONE
La Redazione del sito saperescienza.it è curata da Micaela Ranieri dal 2019, in precedenza hanno collaborato Stefano Pisani e Alessia Colaianni.
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